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Normativa

NORMATIVA

Norme tecniche e norme di legge per impianti a bassa tensione

Il progetto di un impianto elettrico deve essere elaborato per soddisfare le esigenze di funzionamento e di servizio, nel rispetto dei fondamentali requisiti della sicurezza.
Il progetto è un documento di natura tecnica, regolamentato da testi normativi (tecnici) e legislativi.
Questi guidano alla scelta appropriata di apparecchiature che rispondono ai requisiti di buona tecnica e ne definiscono le modalità di installazione e di utilizzo per il corretto esercizio dell’impianto.
In Italia, il primo testo legislativo è costituito dal Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) n. 547 del 27/4/1955, che riguarda la prevenzione infortuni sul lavoro.
Esso è applicabile unicamente ai luoghi di lavoro, ove cioè esista la figura del datore di lavoro e del lavoratore dipendente, non è quindi applicabile (salvo ulteriore specifica):
cc nel settore Civile;
cc nel settore Scuola;
cc nel settore locali di Pubblico Spettacolo.

La legge n. 186 e la regola dell’arte

Un importante passo avanti è stato fatto, nel 1968, con l’emanazione della legge n.186: "Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici".
La legge 186 è composta di due soli articoli qui riportati:
Art. 1. Tutti i materiali, le apparecchiature, i macchinari, le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici devono essere realizzati e costruiti a regola d’arte.
Art. 2. I materiali, le apparecchiature, i macchinari, le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici realizzati secondo le norme del Comitato Elettrotecnico Italiano si considerano costruiti a regola d’arte.
L’art. 1 ribadisce l’obiettivo che vengano realizzate opere "a regola d’arte"; l’art. 2 evidenzia l’intenzione del legislatore di fornire un riferimento preciso, individuandolo nelle norme CEI. Ciò lascia al progettista la libertà (e la conseguente responsabilità) di soluzioni alternative, che soddisfino comunque i fondamentali requisiti di sicurezza; si possono cioè realizzare apparecchiature e impianti a regola d’arte anche al di fuori della Normativa CEI, ma in tal caso si è tenuti a dimostrare la rispondenza alla regola dell’arte medesima.
Di fatto quindi, le Norme CEI sono considerate una delle possibili forme di regola dell’arte, sia per gli impianti che per i singoli componenti.
La legge n. 186, entro certi limiti, implica il superamento del DPR 547 in materia elettrica in favore della Norma CEI, più affidabile, aggiornata e completa dal punto di vista tecnico di quanto non possa essere la legge dello Stato di per sé generica e, su certi punti, necessariamente obsoleta.
Inoltre, la sua applicazione non si limita agli ambienti di lavoro, ma si estende a tutti gli impianti elettrici.

Le direttive comunitarie

Sono strumenti legislativi comunitari emanati dal Consiglio della Comunità su proposta della Commissione Europea; l’iter di approvazione coinvolge il Parlamento Europeo al fine di armonizzare la legislazione dei paesi membri, che sono tenuti ad adottarle entro i termini stabiliti dalle Direttive stesse.
Lo scopo principale delle direttive è quello di eliminare gli ostacoli tecnici agli scambi commerciali nell’ambiente del Mercato Unico Europeo, fissando per i diversi tipi di prodotto i requisiti essenziali della sicurezza. Le Direttive prevedono l’applicazione della marcatura CE da parte del costruttore, il quale attesta la rispondenza del prodotto ai requisiti essenziali della sicurezza, riportati in tutte le DIRETTIVE COMUNITARIE applicabili al prodotto in questione.
La marcatura CE è obbligatoria e rappresenta la condizione necessaria per l’immissione dei prodotti sul mercato e la loro libera circolazione all’interno della Comunità Europea.
La marcatura CE è un obbligo amministrativo ed è destinata al controllo delle autorità (ad es. doganali); non è quindi un ‘marchio’ destinato all’utente (ad es. il cittadino). I prodotti elettrici di Bassa Tensione utilizzati nella distribuzione devono riportare la marcatura CE dal 1° Gennaio 1997.
Le Direttive Comunitarie applicabili (salvo alcune eccezioni) sono due, di seguito descritte.
Direttiva per il materiale elettrico di Bassa Tensione (2006/95/CE) annulla e sostituisce la legge 791 del 18/10/1977.
Si applica a tutti i prodotti elettrici di Bassa Tensione (tra 50 a 1000 Vca e tra 75 e 1500 Vcc), assicurandone un livello di sicurezza adeguato, stabilito mediante i requisiti essenziali (minimi).
Assicura peraltro la libera circolazione dei prodotti elettrici in tutti gli Stati membri.
Nello stesso tempo demanda alle Norme tecniche il compito di prescrivere le questioni specifiche conseguenti ai dettami della Direttiva stessa:
in particolare, condizione sufficiente perché un prodotto sia ritenuto sicuro secondo la legge n.791, è la rispondenza alla Norma armonizzata del CENELEC recepita dalla Comunità e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità o, in assenza di questa, alle Norme CEE o IEC o, infine, alle Norme del paese di produzione purché di sicurezza equivalente a quella richiesta in Italia.
Direttiva sulla Compatibilità Elettromagnetica (EMC) (2004/108/CE) Annulla e sostituisce il Decreto Legislativo n.472 del 4/12/1992.
Si applica a tutte le apparecchiature elettrotecniche ed elettroniche, nonché agli impianti ed installazioni che contengono componenti elettrici ed elettronici, che possono creare perturbazioni elettromagnetiche o il cui funzionamento possa venire influenzato da tali perturbazioni.
Tali apparecchiature devono essere costruite in modo che:
-le perturbazioni elettromagnetiche generate siano limitate ad un livello che consenta agli apparecchi radio, di telecomunicazione ed altri apparecchi di funzionare in modo conforme alla loro destinazione;
-abbiano un adeguato livello di immunità alle perturbazioni elettromagnetiche che permetta loro di funzionare in modo conforme alla loro destinazione.

Decreto Ministeriale n.37 del 22-1-2008 (in vigore dal 27 marzo 2008)

L’obbligo alla sicurezza coinvolge, in un qualsiasi processo produttivo, tutti gli operatori, ciascuno in misura dipendente dalle capacità decisionali o di intervento che gli competono. è quindi compito di ognuno, per la propria parte, osservare leggi, regolamenti e norme, applicandoli con diligenza, al fine di rendere l’impalcatura normativa non fine a se stessa.
è a questo scopo che, anche se con grave ritardo, era uscita nel marzo del 1990 la legge 46/90, che costituiva il primo testo legislativo a comprendere e disciplinare tutti gli aspetti relativi alla sicurezza degli impianti e, in particolare, degli impianti elettrici.
Questa legge, nel quadro complessivo della regolamentazione degli impianti elettrici ai fini della sicurezza, è risultata particolarmente importante, in quanto:
-ribadiva la legge n. 186 del 1968, per cui il rispetto delle Norme CEI/UNI è condizione sufficiente per la conformità alla regola dell’arte;
-imponeva l’utilizzo dell’interruttore differenziale ad alta sensibilità (IΔn ≤ 1 A, ved. Regolamento d’attuazione) e l’adeguamento degli impianti esistenti.
-inoltre aveva sancito:
la lotta all’abusivismo, ostacolando il lavoro di soggetti impreparati che potrebbero realizzare impianti pericolosi, sia dal punto di vista dell’installazione, sia per la qualità stessa dei materiali impiegati,
l’individuazione precisa e giuridica delle figure chiave, con relativi compiti e responsabilità:
- Committente
- Progettista
- Installatore
- Collaudatore
l’obbligatorietà del progetto (ove richiesto), che costituisce il primo passo nella direzione della sicurezza dell’impianto.
L’insieme di queste regole ha contribuito, in qualche modo e in qualche misura, ad ottenere una maggiore sicurezza degli impianti., pur non risolvendo il problema “prioritario” che è quello della mancanza di verifiche e controlli a valle della realizzazione e della messa in esercizio.
Si era cercato di responsabilizzare tutti i protagonisti del processo produttivo ad essere qualificati nel proprio lavoro, a partire dall’imprenditore (Committente) per la sua parte di responsabilità per arrivare all’installatore, che deve comunque essere professionalmente preparato, conoscere la normativa vigente e i materiali e non essere solo un buon esecutore o, al più, un buon organizzatore dei lavori.
L’art. 9 della legge n. 46, in particolare, aveva imposto all’installatore il rilascio della «dichiarazione di conformità» dell’impianto realizzato, in cui si assicura il rispetto della regola dell’arte.
Ai fini del rispetto di questo obbligo e dell’assunzione delle responsabilità conseguenti, nella maggioranza dei casi conviene all’installatore riferirsi alle norme CEI, in quanto già di per sé regola dell’arte.
In pratica quindi, l’installatore deve dichiara la conformità dell’impianto alle norme CEI.
Dopo quasi 20 anni di onorata carriera, la legge 46/90 è stata sostituita dal Decreto Ministeriale 37/08, entrato in vigore il 27 marzo 2008.
Pur abrogando la Legge 46/90 (ad eccezione degli articoli 8 - Finanziamento delle attività di normazione tecnica, 14 - Verifiche, 16 - Sanzioni) ed il DPR 447/91, il nuovo decreto ministeriale ne ha mantenuto i principi generali ampliandone il campo di applicazione.

DPR 462/01

Il Decreto si prefigge il compito di incrementare il processo di verifica periodica e di regolamentare e semplificare il procedimento di denuncia dell’installazione dei seguenti impianti:
- impianto di protezione contro le scariche atmosferiche;
- impianto di messa a terra finalizzati alla protezione dai contatti indiretti;
- impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione.
Per impianti di terra il DPR intende l’insieme di tutti i componenti dell’impianto di terra (dispersori, collettori, conduttore di terra, conduttori di protezione e conduttori equipotenziali) compresi i dispositivi di protezione contro i contatti indiretti (controllori permanenti di isolamento, dispositivi di protezione contro le sovracorrenti e a corrente differenziale).
Lo stesso concetto si applica agli impianti e ai dispositivi di protezione contro i fulmini sia interni che esterni alla struttura dell’edificio.
Per gli impianti con rischio di esplosione la denuncia si riferisce a tutte le zone di pericolo, con presenza di fluidi e polveri,e comprende la loro classificazione ivi compresi i provvedimenti per eliminare i rischi connessi. Solo dopo l’omologazione si potrà mettere in servizio l’impianto.
Per quanto riguarda la messa in servizio degli impianti elettrici di messa a terra e dei dispositivi di protezione contro i fulmini la dichiarazione di conformità, rilasciata dall’installazione, equivale a tutti gli effetti all’omologazione dell’impianto. Per gli impianti con pericolo di esplosione, successivamente alla dichiarazione di conformità da parte dell’installatore e alla denuncia dell’impianto da parte del datore di lavoro, l’omologazione verrà effettuata dalle ASL o dall’ARPA territorialmente competenti.
Il datore di lavoro ha l’obbligo di denuncia degli impianti sopra indicati e l’obbligo di richiedere la loro verifica agli organismi preposti al controllo, secondo la periodicità definita dallo stesso Decreto.
Tali organismi possono essere le ASL oppure gli Organismi Ispettivi di tipo A indipendenti da attività di progettazione e/o di realizzazione degli impianti e regolamentati dalla Norma CEI UNI 45004.
Il datore di lavoro è passibile di sanzioni in caso di inadempienza agli obblighi di legge.

Le Norme CEI

Per quanto finoradetto l’osservanza delle norme CEI diviene in pratica un obbligo per il progettista e l’installatore medio che, in questa maniera, non hanno difficoltà a dimostrare la regola dell’arte rispetto ad impianti realizzati secondo normative differenti.

Norme riguardanti gli impianti elettrici di bassa tensione

Costituiscono le regole di concezione e progettazione degli impianti. Tra queste, la più importante è sicuramente la norma CEI 64-8 che riguarda le regole generali degli impianti di Bassa Tensione.

Norme riguardanti le apparecchiature di bassa tensione

Queste norme definiscono le caratteristiche delle apparecchiature elettriche (dimensioni, prestazioni meccaniche ed elettriche ecc.).
Le norme di prodotto di maggiore interesse per il catalogo Schneider Electric sono, per quanto riguarda gli interruttori automatici, le seguenti:
cc interruttori per applicazioni "domestiche e similari" che devono essere conformi alla norma CEI EN 60898-1;
- interruttori per applicazioni "industriali" che devono essere conformi alla norma CEI EN 60947-2;
- interruttori differenziali senza sganciatori di sovracorrente incorporati per installazioni domestiche e similari conformi alla Norma CEI EN 61008-1;
- interruttori differenziali con sganciatori di sovracorrente incorporati per installazioni domestiche e similari conformi alla Norma CEI EN 61009-1;
- apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT)
Parte 1: regole generali CEI EN 61439-1
Parte 2: quadri di potenza CEI EN 61439-2.
Prescrizioni particolari per i condotti sbarre CEI EN 60439-2;
- prescrizioni per la realizzazione, le verifiche e le prove dei quadri di distribuzione per installazioni fisse per uso domestico e similari: CEI EN 23-51.
Tutti i dispositivi di protezione di nostra produzione sono conformi a queste norme.